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Membri del consiglio direttivo attualmente in carica:

  • PRESIDENTE: Pietropoli Simone - Pepe
  • VICE PRESIDENTE: Ferrari Elena - Pan di Stelle
  • SEGRETARIO: Biondaro Marco - Materasso
  • TESORIERE: Galbier Mirco - Birillo
  • CONSIGLIERE: Zampieri Filippo - Pasticcio
  • CONSIGLIERE: Pasotti Martina - Nuvola
  • CONSIGLIERE: De Candia Elena - Peach

 

ATTO COSTITUTIVO

  • ART. 1 E' costituita fra i presenti, ai sensi della legge 266/91, l'associazione di volontariato avente la seguente denominazione: OPS CLOWN - Onlus per il sorriso.
  • ART. 2 L' associazione ha sede legale in: Verona, in Via S. Euprepio, 7/A - 37139
  • ART. 3 L'associazione opera nell'ambito socio – assistenziale. Scopo dell'associazione è l'assistenza verso le persone degenti presso le Aziende Ospedaliere e case di riposo.
  • ART. 4 L'associazione ha durata illimitata nel tempo.
  • ART. 5 L'associazione avrà come principi informatori, analizzati dettagliatamente nell'allegato Statuto sociale che fa parte integrante del presente Atto costitutivo: assenza di fini di lucro, esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, democraticità della struttura, elettività, gratuità delle cariche associative, gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, sovranità dell'assemblea, divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle economiche marginali.
  • ART. 6 I comparenti stabiliscono che, per il primo mandato triennale, il Consiglio Direttivo sia composto da sette membri.
  • ART. 7 Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico dell'associazione qui costituita. OPS CLOWN – Onlus Per il Sorriso

 

STATUTO

  • ART. 1 (Denominazione e sede)
    È costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia l’Ente del Terzo Settore denominato: OPS CLOWN OdV Assume la forma giuridica di associazione, non riconosciuta, apartitica e aconfessionale. L’organizzazione ha sede legale in Via Pietro Nenni nr. 3, 37057 nel comune di S. Giovanni Lupatoto (VR). Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
  • ART. 2 (Statuto)
    L’organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell’ordinamento giuridico. L’assemblea può deliberare l’eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.
  • ART. 3 (Efficacia dello statuto)
    Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all’organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività della organizzazione stessa
  • ART. 4 (Interpretazione dello statuto)
    Lo statuto è interpretato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell’articolo 12 delle preleggi al Codice civile.
  • ART. 5 (Finalità e Attività)
    L’organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Le attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati sono: a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni; e la lettera d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in:
    • Svolgere servizi settimanali presso gli Istituti Ospedalieri, Case di Riposo e/o strutture residenziali con le quali si è stipulata una convenzione;
    • Portare la propria testimonianza e/o sviluppare progetti educativi, al di fuori dell’associazione per persone, enti o società che dovessero richiedere la presenza del gruppo di volontari;
    • Collaborare con le realtà del territorio per progetti educativi, sociali, etc, relativi alla terapia del sorriso;
    • Istituire attività di promozione del sorriso in occasione di eventi extra convenzione, in strada, di fronte a stati bisogno, ecc...

    Per l’attività di interesse generale prestata, l’organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. L’organizzazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del consiglio direttivo. L’organizzazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell’art. 7 del D. Lgs. 117/17. L’organizzazione di volontariato opera nel territorio della Regione Veneto.
  • ART. 6 (Ammissione)
    Sono associati dell’organizzazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle. L’ammissione all’organizzazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, su domanda dell’interessato, ratificata dalla Assemblea nella prima riunione utile. La deliberazione è comunicata all’interessato e annotata nel libro degli associati. Il consiglio direttivo deve entro 60 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all’interessato. L’aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione. L’ammissione è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.
  • ART. 7 (Diritti e doveri degli aderenti)
    Gli associati dell’organizzazione hanno il diritto di:
    • eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
    • essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
    • votare in Assemblea dal momento dell’iscrizione nel libro degli associati purché in regola con il pagamento della quota associativa;
    • prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del bilancio d’esercizio, esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 31;
    • denunziare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 117/17 e s.m.i.;

    Gli associati dell’organizzazione hanno il dovere di:
    • rispettare il presente statuto ed il regolamento interno;
    • svolgere la propria attività verso gli altri, in nome e per conto dell’associazione, spontaneamente e gratuitamente, senza fini di lucro;
    • a versare, la quota associativa entro il termine deliberato dall’Assemblea. Il mancato pagamento nei termini fissati, previo confronto con l’interessato, fa perdere la qualifica di socio. La quota sociale è intrasmissibile, non rivalutabile né rimborsabile.
  • ART. 8 (Volontario e attività di volontariato)
    L’associato volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’organizzazione. All’associato volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.
  • ART. 9 (Perdita della qualifica di socio)
    La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione. L’associato può recedere dall’associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. L’associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall’organizzazione. L’esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato.
  • ART. 10 (Gli organi sociali)
    Sono organi dell'organizzazione:
    • Assemblea dei associati
    • Consiglio direttivo
    • Presidente
    • Organo di controllo (eventuale, al superamento dei requisiti di cui all’art. 30 CTS)
    • Organo di revisione (eventuale, al superamento dei requisiti di cui all’art. 31 CTS)
    Tutte le cariche sociali sono gratuite.
  • ART. 11 (L'assemblea)
    L’assemblea è composta da tutti gli associati ed è l’organo sovrano. L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente. Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Non sono ammesse più di tre deleghe per ciascun associato. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone. Delle riunioni dell’assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell’associazione, in libera visione a tutti gli associati.
  • ART.12 (Compiti dell'Assemblea)
    L'assemblea:
    • determina le linee generali programmatiche dell’attività dell’associazione;
    • approva il bilancio di esercizio e l’eventuale bilancio sociale;
    • nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
    • nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l’organo di controllo;
    • delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell’art. 28 del Codice del terzo settore e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
    • delibera sull'esclusione degli associati
    • delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
    • approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
    • delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
    • delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
  • ART. 13 (Convocazione)
    L’assemblea si riunisce almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio. Negli altri casi su convocazione del Presidente, anche su domanda motivata e altresì su richiesta firmata da almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario. La convocazione avviene mediante comunicazione scritta, contenente l’ordine del giorno, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l’assemblea all’indirizzo risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell’associazione.
  • ART. 14 (Assemblea ordinaria)
    L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega. L’assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
    Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno diritto di voto.
  • ART. 15 (Assemblea straordinaria)
    L’assemblea straordinaria modifica lo statuto dell’organizzazione con la presenza della metà più uno, degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno ¾ degli associati. Tale maggioranza è richiesta anche in caso di trasformazione, fusione e scissione.
  • ART. 16 (Consiglio Direttivo)
    Il consiglio direttivo è l’organo di governo e di amministrazione dell’organizzazione e opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato. Il consiglio direttivo è formato da un numero dispari di 7 componenti, eletti dall’assemblea tra gli associati, per la durata di anni 3 (tre) e sono rieleggibili per 3 (tre) mandati. Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Il presidente dell’organizzazione è il presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato dall’assemblea assieme agli altri componenti. Il consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell’assemblea. In particolare, tra gli altri compiti:
    • amministra l’organizzazione,
    • attua le deliberazioni dell’assemblea;
    • predispone il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all’approvazione dell’assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
    • predispone tutti gli elementi utili all’assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’esercizio;
    • stipula tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative;
    • cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
    • è responsabile degli adempimenti connessi all’iscrizione nel Runts;
    • disciplina l’ammissione e l’esclusione degli associati;
    • accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;
    • Delibera sull’esclusione degli associati
    Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
  • ART. 17 (Il Presidente)
    Il presidente rappresenta legalmente l’associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno. Il presidente è eletto dall’assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti. Il presidente dura in carica quanto il consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall’ assemblea, con la maggioranza dei presenti. Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il presidente convoca l’assemblea per la elezione del nuovo presidente e del Consiglio Direttivo. Il presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all’attività compiuta. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.
  • ART. 18 (Organo di controllo)
    L’organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall’art. 30 del D. Lgs. 117/17. L’organo di controllo:
    • vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
    • vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
    • esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
    • attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
    Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere ai consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
  • ART. 19 (Organo di Revisione legale dei conti)
    È nominato nei casi e nei modi previsti dall’art. 31 del D. Lgs 117/2017. È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.
  • ART. 20 (Risorse economiche)
    Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:
    • quote associative;
    • contributi pubblici e privati;
    • donazioni e lasciti testamentari;
    • rendite patrimoniali;
    • attività di raccolta fondi;
    • rimborsi da convenzioni;
    • ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.
    • entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in una apposita voce di bilancio, previste fino all’operatività del Registro unico nazionale del terzo settore.
  • ART. 21 (I beni)
    I beni dell’organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall’organizzazione, e sono ad essa intestati. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell’organizzazione sono elencati nell’inventario, che è depositato presso la sede dell’organizzazione e può essere consultato dagli associati.
  • ART. 22 (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)
    L’organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell’art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l’obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità previste.
  • ART. 23 (Bilancio)
    Il bilancio di esercizio dell’Organizzazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E’ redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e conservazione. Il bilancio è predisposto dal consiglio direttivo e viene approvato dall’assemblea ordinaria entro 5 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.
  • ART. 24 (Bilancio sociale)
    Al verificarsi delle condizioni previste dall’art. 14 del D.Lgs. 117/17, l’organizzazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.
  • ART. 25 (Convenzioni)
    Le convenzioni tra l’organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal consiglio direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell’organizzazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell’organizzazione.
  • ART. 26 (Personale retribuito)
    L’organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall’art. 33 del D. Lgs. 117/2017.
  • ART. 27 (Responsabilità ed assicurazione degli aderenti)
    Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortuni e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell’art. 18 del D. Lgs. 117/2017.
  • ART. 28 (Responsabilità della organizzazione)
    L’organizzazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

 

Verona, lì 22 Settembre 2020